CODICE ETICO E STANDARD PROFESSIONALI

Obiettivi ICCF
OBIETTIVI
Vantaggi ICCF
VANTAGGI
I CounselCoach associati hanno sposato il Codice Etico e gli Standard di Condotta ICCF, esposti qui in seguito, che eleva ulteriormente la qualità e l’etica delle prestazioni nei confronti dei clienti che sono quindi tutelati da essi.

CODICE ETICO E STANDARD DI CONDOTTA CCF
COUNSEL COACH FEDERATION

PREMESSA

I Codice etico e le Norme di condotta professionale sono valori fondamentali di ICCF e sono cruciali per la propria mission di guidare i professionisti del Counsel Coaching a livello internazionale mediante la promozione di rigorosi standard etici, di formazione e di eccellenza professionale a beneficio ultimo della società. Rigorosi standard etici sono indispensabili affinché i clienti conservino la loro fiducia nel mondo delle professioni d'aiuto non regolamentate e del Counsel Coach in particolare.
Tutti gli Associati di ICCF sono tenuti a rispettare il Codice e le Norme di condotta. Il mancato rispetto del Codice e delle Norme di condotta può essere oggetto di sanzioni disciplinari da parte di ICCF. Le sanzioni possono arrivare dalla sospensione temporanea all'espulsione dalla associazione, dall'obbligo di rifrequentare li programma di formazione ICCF, alla perdita del diritto di utilizzare il titolo di ICCF.

CODICE ETICO

Gli Associati iscritti al programma di formazione ICCF sono tenuti:

  • ad agire con integrità, competenza, diligenza, rispetto e in base a principi etici nei confronti del pubblico, dei clienti, dei potenziali clienti, dei datori di lavoro, dei colleghi e di tutti i soggetti che operano nelle professioni d'aiuto.

  • a porre l'integrità della professione e l'interesse dei clienti al di sopra degli interessi personali.

  • ad operare in modo professionale ed etico e a promuovere tali comportamenti presso gli altri professionisti per mantenere elevati gli standard deontologici della professione.

  • a impegnarsi di mantenere e implementare le proprie competenze professionali e quelle altrui.

STANDARD CONDOTTA
PROFESSIONALE

1 - PROFESSIONALITÀ

A - Conoscenza di leggi e normative.

Gli Associati sono tenuti a conoscere e a rispettare le leggi, i regolamenti e le normative in vigore (incluso li Codice etico e le Norme di condotta professionale ICCF).

Gli Associati non possono partecipare intenzionalmente o collaborare a qualsiasi violazione di tali leggi, regolamenti o normative, e sono tenuti a dissociarsi da ogni violazione di cui fossero a conoscenza.

B - Indipendenza ed obiettività.

Gli Associati sono tenuti a esercitare la loro attività professionale con diligenza e a dare prova di indipendenza e di obiettività di giudizio.

Gli Associati si impegnano a non assumersi nessuna responsabilità professionale a meno che non siano adeguatamente competenti, grazie ad esperienza e formazione, da poter assolvere ad un determinato incarico.

C - Condotta professionale.

Gli Associati non devono compiere azioni che siano riconducibili a disonestà, frode o raggiro, né che possano avere ripercussioni negative sulla loro reputazione, integrità o competenza professionale.

2 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

A - Chiarezza.

Gli Associati si impegnano a definire chiaramente, in maniera scritta o verbale, lo scopo e la natura delle prestazioni, ed il compenso per esse.

B - Integrità.

Gli Associati hanno li dovere di informare li cliente e i potenziali tali, di ogni relazione e circostanza che possa essere considerata come conflitto di interessi.

C - Riservatezza.

Gli Associati sono tenuti al segreto professionale sulle informazioni ricevute da clienti attuali, passati e potenziali ad eccezione dei casi richiesti dalla legge o in presenza di esplicito consenso da parte del cliente.

3 - RELAZIONI E RESPONSABILITÀ VERSO LA PROFESSIONE E L'ASSOCIAZIONE

A - Principi morali.

Gli Associati si impegnano a non essere coinvolti in comportamenti professionali scorretti o commettere atti che si riflettano negativamente su onestà, fiducia, o competenza professionale.

B - Competenze

Gli Associati hanno il dovere di non approvare un individuo che non sia qualificato in rispetto a formazione ed esperienza così come stabilito dal Codice Etico e dai canoni di ottenimento della qualificazione di membro dell'associazione.

C - Uguaglianza

Gli Associati sono tenuti a non attuare alcuna discriminazione basata su fattori economici, razza, credo, etnia, genere, età, preferenze sessuali, religione condizioni fisiche o paese di provenienza.

D - Privacy

Gli Associati hanno il dovere di mantenere segreto ogni informazione confidenziale ricevuta da un cliente o un collega, ad eccezione dei casi ammessi dalla legge.

E - Rispetto

Gli Associati si impegnano a non prendere parte ad alcun accordo che possa limitare ingiustamente e/o ostacolare l'accesso al mercato, ad altro professionista. A non causare danni ingiusti, con parole o atti, ad altro consulente, alla sua reputazione e/o relazione di affari.

 

4 - VIOLAZIONI

Art. 1- Come associato di ICCF, o come non Associato designato allo svolgimento all'interno di ICCF, si è impegnati ed obbligati dal Codice Etico e dagli Standard di Condotta Professionale.

Ogni atto disciplinare adottato da ICCF deve essere in concordanza con il Codice Etico e i regolamenti/procedure dell'associazione.

Si accetta di rinunciare ad ogni rivendicazione, incluse le rivendicazioni di diffamazione e pretesa commerciale, nei confronti di ICCF e di ogni suo membro derivanti da qualsiasi reclamo, indagine, procedimento o applicazione relativa al Codice Etico e allo Standard di Condotta Professionale, incluso il rispetto per i risultati e le azioni disciplinari sino a ed inclusa l'espulsione.

Art. 2 – Principi Etici

Il socio professionista fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, dell’ascolto e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza.

Ogni associato di ICCF è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare le esigenze del cliente.

Il socio professionista adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del Codice penale.

Art. 3 – Competenza e Professionalità

Il socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua – curando il percorso di Continua Formazione Professionale (CFP), il ricorso alla supervisione e al percorso personale – determina l’allontanamento dall’Associazione.

Il socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Il socio professionista utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione.

Art. 4 – Rapporti con il Cliente

Il socio professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente, al gruppo, all’istituzione o all’azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità̀ e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa esprimere e sottoscrivere un’informativa concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.

È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare il trattamento o gli incontri di consulenza qualora si siano dimostrati inefficaci o dannosi. Se richiesto, il socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti.

Art. 5 – Presa in Carico

Il socio professionista si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali possano interferire con la qualità e con la neutralità della prestazione professionale stessa.

Il socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e relazioni private che possano interferire con il rispetto delle condivise regole deontologiche.

Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto con l’utente senza giusta causa, ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele per evitare vissuti di disagio nel cliente.

Art. 6 – Correttezza Professionale

Il socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto, deve evitare l’uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. Il socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

È vietato obbligare i propri allievi a seguire percorsi individuali di crescita personale con i propri docenti e/o con il direttore didattico.

Art. 7 – Segreto Professionale

Il socio professionista è tenuto al rispetto dell’obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.

Il socio professionista che, nell’esercizio della propria professione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, deve decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi ne esercita la potestà o a chi di competenza.

Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Il socio professionista che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Art. 8 – Pubblicazioni Didattiche

Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca – fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti – il socio professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali.

In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale prodotto.

Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Art. 9 – Rapporto con i Colleghi

Ciascun socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Il socio professionista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

Art. 10 – Esercizio della propria attività professionale

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l’Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il socio professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo.

Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.